Le pitture per edilizia sono soggette a marcatura CE?
Una delle domande più frequenti nel settore delle costruzioni riguarda l’obbligo della marcatura CE per le pitture e i rivestimenti destinati all’edilizia.
La risposta è: attualmente no.
Le pitture e i rivestimenti murali per edilizia non sono soggetti all’obbligo di marcatura CE previsto dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), in quanto non risultano attualmente coperti da una norma armonizzata europea che ne imponga tale obbligo.
Di conseguenza, per le normali pitture e finiture decorative per interni ed esterni non è prevista la redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP – Declaration of Performance) prevista dal CPR.
Si tratta di un chiarimento importante poiché è frequente che progettisti, imprese, direttori dei lavori o committenti richiedano marcatura CE e DoP anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della normativa.
Quando è obbligatoria la marcatura CE per un prodotto da costruzione?
La marcatura CE non è un requisito generale applicabile a tutti i materiali utilizzati in edilizia.
Un prodotto da costruzione è soggetto a marcatura CE quando:
- è coperto da una norma armonizzata europea (CEN) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- oppure quando dispone di una Valutazione Tecnica Europea (ETA – European Technical Assessment) rilasciata secondo le procedure previste dal Regolamento Prodotti da Costruzione.
Solo in presenza di una specifica base normativa il fabbricante è tenuto a predisporre la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) e ad applicare la marcatura CE.
Pertanto, la semplice destinazione d’uso in edilizia non determina automaticamente l’obbligo di marcatura CE.
Perché le pitture non hanno la marcatura CE?
Le pitture e i rivestimenti murali destinati alla protezione e decorazione delle superfici edilizie non figurano tra i prodotti da costruzione per i quali esiste una norma armonizzata europea che preveda l’obbligo di marcatura CE.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- pitture acriliche per interni ed esterni;
- pitture silossaniche;
- pitture lavabili;
- rivestimenti murali colorati;
- finiture decorative;
- pitture protettive per facciate.
Per tali prodotti, pertanto, non è prevista la marcatura CE né l’emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo il CPR.
La conformità del prodotto viene invece dimostrata attraverso la documentazione tecnica prevista dalla normativa applicabile, tra cui:
- scheda tecnica del prodotto;
- scheda di sicurezza (SDS);
- dichiarazioni relative alle caratteristiche prestazionali dichiarate;
- informazioni relative al corretto impiego e alle modalità applicative.
Qual è la normativa applicabile alle pitture?
Le pitture per edilizia sono principalmente disciplinate dalla Direttiva 2004/42/CE, recepita nell’ordinamento italiano, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV o VOC) dovute all’uso di solventi organici in pitture, vernici e prodotti per carrozzeria.
Questa normativa stabilisce:
- le categorie dei prodotti;
- i limiti massimi di contenuto di VOC consentiti;
- gli obblighi informativi da riportare sulle confezioni.
La Direttiva 2004/42/CE ha quindi una finalità ambientale e riguarda il contenuto di sostanze volatili nei prodotti, non la marcatura CE dei prodotti da costruzione.
Alle pitture si applicano inoltre le normative europee relative a:
- classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele chimiche (CLP);
- sicurezza chimica;
- predisposizione delle Schede di Sicurezza (SDS);
- informazioni tecniche e prestazionali del prodotto.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
Il Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR – Construction Products Regulation) ha disciplinato per oltre un decennio il sistema europeo relativo alla marcatura CE dei prodotti da costruzione.
Il CPR ha stabilito le modalità per:
- la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti;
- la redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP);
- l’apposizione della marcatura CE per i prodotti coperti da norme armonizzate o da Valutazioni Tecniche Europee.
Nel dicembre 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, che introduce il nuovo quadro normativo europeo per i prodotti da costruzione e sostituirà progressivamente il precedente Regolamento (UE) 305/2011 attraverso un periodo transitorio.
Il nuovo CPR prevede un’applicazione graduale delle nuove disposizioni, mentre il Regolamento (UE) 305/2011 continuerà ad applicarsi nei casi previsti dalle disposizioni transitorie fino alla completa entrata a regime del nuovo sistema.
Anche nel nuovo quadro normativo europeo, la marcatura CE rimane collegata alla presenza di specifiche tecniche armonizzate o di Valutazioni Tecniche Europee (ETA).
Pertanto, per le pitture per edilizia che non sono attualmente coperte da norme armonizzate che prevedano tale obbligo, non sussiste l’obbligo di marcatura CE né di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo il CPR.
Elenco ufficiale delle norme armonizzate e verifica dell’obbligo di marcatura CE
L’obbligo di marcatura CE per i prodotti da costruzione deve essere verificato attraverso le specifiche tecniche europee applicabili.
La Commissione Europea pubblica periodicamente l’elenco delle norme armonizzate europee (CEN) relative ai prodotti da costruzione, elaborate dagli organismi europei di normazione, tra cui il CEN (Comitato Europeo di Normazione).
Tale elenco consente di individuare le categorie di prodotti per le quali possono applicarsi gli obblighi previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), inclusi:
- la marcatura CE;
- la Dichiarazione di Prestazione (DoP);
- le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Ai seguenti collegamenti è possibile consultare:
- la prima versione dell’elenco delle norme armonizzate pubblicato dalla Commissione Europea;
- l’ultima versione aggiornata disponibile del 09/02/2026.
Dalla consultazione degli elenchi ufficiali emerge che le pitture e i rivestimenti murali per edilizia non figurano tra i prodotti coperti da norme armonizzate che prevedano l’obbligo di marcatura CE.
Pertanto, per le pitture decorative e i rivestimenti per edilizia comunemente utilizzati:
non è richiesta la marcatura CE e non deve essere emessa la Dichiarazione di Prestazione (DoP) prevista dal Regolamento Prodotti da Costruzione.
Nota tecnica per progettisti e direttori dei lavori
L’assenza delle pitture dall’elenco delle norme armonizzate non significa mancanza di requisiti qualitativi o prestazionali.
Le pitture devono comunque essere conformi alla normativa applicabile e devono essere accompagnate dalla documentazione tecnica necessaria a descrivere:
- caratteristiche del prodotto;
- prestazioni dichiarate;
- modalità di applicazione;
- condizioni di utilizzo;
- requisiti di sicurezza.
La marcatura CE rappresenta infatti solo uno specifico sistema europeo di attestazione della prestazione previsto per determinate categorie di prodotti, e non costituisce un requisito generale di qualità applicabile a tutti i materiali da costruzione.
Conclusioni
Le pitture per edilizia non sono attualmente soggette a marcatura CE né alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) prevista dal Regolamento Prodotti da Costruzione, poiché non rientrano tra i prodotti coperti da norme armonizzate europee che ne stabiliscano l’obbligo.
La conformità delle pitture viene garantita attraverso:
- il rispetto della normativa specifica di settore;
- la conformità ai limiti VOC previsti dalla Direttiva 2004/42/CE;
- il rispetto delle normative sulla sicurezza chimica;
- una corretta documentazione tecnica del prodotto.
Per qualsiasi chiarimento relativo alla documentazione normativa dei prodotti Kromax, il nostro ufficio tecnico è a disposizione di progettisti, imprese e professionisti del settore.